Amministratore in prorogatio
All'ultima assemblea, l'amministratore in carica non ha ottenuto la maggioranza per essere riconfermato. Tuttavia rimane in carica "in prorogatio". E' corretto? Siamo obbligati ad andare in tribunale per la nomina di un nuovo amministratore?
Quando l'assemblea non riesce a confermare o nominare un amministratore, quello in carica resta in via provvisoria (in prorogatio) fino a una nuova assemblea oppure fin tanto che venga nominato un nuovo amministratore per via giudiziaria. Non c'è tuttavia obbligo di ricorrere a un giudice, in quanto colui che resta in prorogatio può occuparsi dell'ordinaria amministrazione.
Così la Suprema Corte di Cassazione: "L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'articolo 1129 c.c. o per dimissioni, conserva ad interim i suoi poteri e può continuarli ad esercitare fino a che non sia stato sostituito da altro amministratore. Ma tale principio - nell'elaborazione giurisprudenziale, in che trova propriamente la sua genesi (in difetto di esplicita enunciazione normativa) - si giustifica in ragione di una presunzione di conformità, di una siffatta perpetuatio di poteri dell'ex amministratore, all'interesse ed alla volontà dei condomini" (Cass. n. 1445 del 1993).