Ricezione di convocazione e verbale d'assemblea
E' bene chiarire un aspetto che molti condòmini non conoscono a fondo, quello della ricezione della raccomandata di convocazione o del successivo verbale.
La legge prescrive che debbano trascorrere almeno 5 giorni di tempo tra la data di ricezione e il giorno di prima convocazione (non conteggiando quei due), salvo diverse indicazioni del regolamento condominiale. C'è chi si appella alla propria assenza e quindi alla non ricezione della raccomandata entro i termini di legge per impugnare poi le delibere (entro i 30 giorni consentiti). Ebbene, quasi mai sono a conoscenza del fatto che il conteggio dei 5 giorni parte dal momento in cui il postino rilascia l'avviso di giacenza nella cassetta della posta del destinatario.
Questo principio vale per qualsiasi raccomandata, indipendentemente dal fine perseguito: la Corte di Cassazione più volte si è espressa sul tema e definitivamente con la sentenza n. 1188/2014. Pertanto, nel caso il destinarario o altra persona abilitata sia assente, le raccomandate si presumono conosciute dal momento in cui il portalettere rilascia l'avviso della giacenza presso l'ufficio postale.
Esserne a conoscenza può evitare irritazioni a chi, in buona fede, non fosse presso l'indirizzo fornito per le comunicazioni e tentativi di traccheggio a chi, in mala fede, punti a rinviare delibere a sé stesso scomode.