Dissenso dei condomini rispetto alle liti

17.04.2015 12:44

L'amministratore precedente non ha consegnato tutta la documentazione del condominio e gli altri condomini vorrebbero fargli causa. Sono obbligata a partecipare e quindi far fronte anche alle spese legali?

 

Può accadere che non tutti i condomini siano d'accordo sulla necessità di iniziare o resistere a una causa, chiaramente per quelle liti di competenza dell'assemblea. Si ricorda che non è possibile dissociarsi dalle azioni per il recupero di crediti da condomini morosi.

 

L'articolo di legge che se ne occupa è il n. 1132 del codice civile:

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

 

Nel caso da lei sottoposto può esprimere il suo dissenso tramite una lettera raccomandata all’amministratore entro 30 giorni dalla decisione assembleare (o dal ricevimento del verbale di assemblea, per gli assenti).